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RSPP (Datore di Lavoro)

L’acronimo RSPP indica il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ovvero, il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D. Lgs. 81/08, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

L’art. 17 del D. Lgs. 81/08 individua gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro e tra questi c’è la nomina RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione).

Il Datore di Lavoro può nominare un RSPP interno all’azienda oppure può affidare il ruolo ad un RSPP esterno, in ogni caso non può delegare la nomina RSPP ad altre figure dell’organizzazione aziendale.

Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ ALLEGATO II del D. Lgs. 81/08, dandone preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

ALLEGATO II D. LGS. 81/08: CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art. 34)

1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 Lavoratori

2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori

3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori

4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori

 

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

I Datori di Lavoro che intendono svolgere i suddetti compiti, devono frequentare uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro secondo l'Accordo del 21/12/11 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:

BASSO 16 ore

MEDIO 32 ore

ALTO 48 ore

 

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, come riportato nella tabella di cui all'Allegato II dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per verificare il livello di rischio in base al Codice ATECO della tua Azienda CLICCA QUI.

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